Sicurezza - 23/09/2010
Si evidenzia l'adempimento della nuova formulazione dei tesserini di identificazione degli addetti nei cantieri ai sensi de:
Art.5 della legge n.36 del 13 agosto 2010 (Identificazione degli addetti nei cantieri)
1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u(1) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati(2), anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art.21, comma 1, lettera c(3), del citato decreto legislativo n.81 del 2008deve contenere anche l'indicazione del committente.
(1) Art.18, lett. u T.U.: "nell'ambito di svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".
(2) "[...], corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".
(3) Art.21, c. 1, lett. c T.U.: "munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto".